(2. L’IDEA DI PROPRIETÀ) IL DIRITTO DI PROPRIETÀ NELLA PROSPETTIVA CORPORATIVA

(2. L’IDEA DI PROPRIETÀ) IL DIRITTO DI PROPRIETÀ NELLA PROSPETTIVA CORPORATIVA

Di Gherardo Marenghi

Analizzando il panorama offerto dal mondo del diritto l’istituto giuridico di rilevanza costituzionale che meglio si presta ad affinità concettuali con la dimensione corporativa dello Stato è certamente il diritto di proprietà.

La previsione di limiti al godimento della proprietà, sia che si traducano nell’acquisizione materiale di tipo ablatorio, sia che si riducano in mere ipotesi conformative, appaiono il contestuale superamento dell’inviolabilità del diritto dominicale di stampo liberale e della negazione dello stesso di matrice marxista.

Sarebbe però fuorviante immaginare fra modello corporativo e limitazione della proprietà un’analogia concettuale legata al ridimensionamento del concetto tradizionale di libertà.

Nel caso di specie il riferimento deve essere rappresentato non dalla libertà statica, oserei dire mercantile, del mondo liberale, ma la libertà sociale, funzionale, che nella prospettiva gentiliana della terza via trova piena realizzazione nella centralità spirituale dello Stato.

Nel mondo intellettuale della destra sociale non sono mancati percorsi argomentativi che hanno affrontato il tema della compatibilità del corporativismo con il modello costituzionale repubblicano: se il Bon Valsassina predilesse una indagine dal carattere più generale, il Tamassia pose al centro del ragionamento proprio il diritto di proprietà.

Ebbene proprio le riflessioni del Tamassia esaltarono la prospettiva corporativa della proprietà nell’ottica del perseguimento del bene comune tutelato dal sacrificio del privato che rinunci alla proprietà affinché sia destinata alla fruizione della collettività.

Il profilo del bene comune, o dell’interesse generale volendo aderire al lessico del legislatore Costituente, è l’elemento che determina la piena armonia giuridica fra l’etica corporativa ed il concetto di funzione sociale. Proprio intorno alla dinamica degli interessi giuridicamente rilevanti ruota il collegamento fra il corporativismo ed i profili funzionali del diritto di proprietà.

Le corporazioni sono lo strumento indispensabile per l’attuazione del principio della rappresentanza degli interessi che fanno sistema con l’interesse superiore dello Stato e della Nazione. In quest’ottica anche le limitazioni al diritto di proprietà, lungi dal configurare la tradizionale dicotomia fra autorità e libertà, devono essere ricondotte alla logica unificante dell’interesse comune nel quale si fondono interesse dello Stato ed interesse della collettività.

La visione corporativa della proprietà è in sintonia con il concetto di Stato Etico, di un’entità spirituale che, a differenza del modello di Stato caro all’ideologia marxista, non mortifica le libertà degli uomini annullandole ma ne riconosce sia il profilo statico del mero godimento dei diritti, sia il profilo dinamico della partecipazione alla realizzazione dell’interesse superiore dello Stato Nazione.

In questa visione non c’è la rappresentazione dello Stato apparato di tipo marxista che afferma una superiorità ordinamentale di tipo autoritativo ma l’elaborazione di un modello paritario di rapporto giuridico fra Stato e cittadino imperniato sulla connessione fra libertà e partecipazione. Se il diritto di proprietà è espressione di libertà, tale libertà funzionale al bene comune rende l’individuo partecipe del processo di realizzazione dei principi dello Stato Etico che non può esistere senza l’individuo.

Proprio per questa ragione, solo attraverso la dimensione corporativa si può arrivare alla piena attuazione della funzione sociale della proprietà. Che il concetto di corporazione partecipata non sia estraneo al perimetro normativo delineato dal legislatore costituente è un dato di fatto. Che il principio suddetto sia tuttavia rimasto privo di attuazione è un altro dato di fatto. Ma questo è un altro discorso ….

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